Statuto
STATUTO DEGLI AMICI DELLA LAGUNA DI LESINA
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ART. 1
COSTITUZIONE
L’associazione denominata “ Amici della laguna di lesina”, più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e della L.R.P. N°39/2007 e successive modifiche, e della Legge Regionale 18 Dicembre 2007, n. 39.
Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello statuto sociale.
ART. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI
L’Associazione “Amici della Laguna di Lesina ” è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.
SEDE E ZONA DI ATTIVITA’
L’associazione ha la propria sede legale a Lesina, prov. di Foggia, via Largo dei Pescatori, presso centro ittico comunale.
La sede legale può essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei soci. La variazione della sede nell’ambito della Provincia non costituisce modifica statutaria.
ART. 4
DURATA
La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 5
FINALITA’
L’associazione, in conformità all’atto di costituzione, ha lo scopo esclusivo di concorrere a: tutelare e valorizzare la Laguna di Lesina ed i suoi habitat naturali ivi compreso il bosco isola; garantire un rapporto equilibrato tra l’attività umana e la natura, tutelare le specie animali e vegetali; tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; promuovere la cooperazione per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato; attivare e sviluppare le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi finalizzati ad una maggiore conoscenza sul territorio della laguna di Lesina.
ART. 6
ATTIVITA’ SVOLTE
Per perseguire le finalità enunciate nell’articolo precedente, l’associazione svolge le seguenti attività:
a. attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel proprio ambito territoriale;
b. gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca esistenti nell’ambito territoriale di propria competenza, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
c. promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi correlati agli scopi sociali dell’Associazione, con strumenti propri o di terzi;
d. organizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sportivi, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
e. garantire consulenza ed assistenza anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
g. organizzare, nel proprio ambito territoriale, campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato; promuovere, coordinare e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e soprattutto nelle scuole, attività didattica, agonistica ed amatoriale di discipline sportive ed in particolare della voga tradizionale al fine di coniugarle con il rispetto, la tutela e la fruizione dell’ambiente;
h. gestire per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali regionali e/o statali, orti e giardini botanici, verde urbano, aziende agrituristiche,Centri visite, strutture comunali, e strutture e infrastrutture sportive;
i. organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale;
j. Attivare o gestire centri di formazione professionale, scuole di formazione per operatori ambientali, scuole di educazione e formazione ambientale;
k. promuovere il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili, il sostegno dei piccoli produttori biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione, assistere ed informare i soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti, “ricette per l’uso”, impatto ambientale, ecc.), formare i soci sulle tecniche di produzione ed utilizzo.
L’associazione può stabilire accordi di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici o privati, società ed amministrazioni pubbliche presenti nell’ambito territoriale di competenza, purché non siano in contrasto con gli obiettivi e le finalità contenuti nel presente statuto. L’associazione, per il conseguimento dei fini sociali, non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, ivi comprese azioni giudiziarie ed iniziative di cooperazione allo sviluppo.
ART. 7
VOLONTARI
Nello svolgimento delle proprie attività l’associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni di volontarie di soci.
L’attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.
I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci.
ART. 8
DIPENDENTI
L’associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, oppure qualora l’assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
ART. 9
COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
L’associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovarsi dell’operato di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall’associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.
ART. 10
SOCI
Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.
Dell’Associazione può far parte chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana.
A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell’associazione e degli eventuali regolamenti interni.
La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.
L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all’associazione.
Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull’ammissione di nuovi soci è ammesso appello all’Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.
Le categorie di soci e la quota sociale sono quelle stabilite dagli organi dell’associazione.
Il Consiglio direttivo tiene un elenco aggiornato dei soci.
I soci possono essere distinti in:
- Volontari, ordinari, sostenitori onorari.
ART. 11
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione.
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell’associazione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 12
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci devono:
·rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
·tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione;
·svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
·eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
·contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;
· pagare la quota associativa annuale.
ART. 13
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
·decesso;
·mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 6 (sei) mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro dei Soci”;
·rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell’Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo;
·espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata a.r.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.
ART. 14
RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all’espulsione.
Nel caso di presentazione del ricorso l’efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione dell’organo adito.
Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro n° 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l’accettazione della suddetta decisione.
ART. 15
ORGANI SOCIALI
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
1) l’Assemblea generale degli iscritti;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori Contabili. (Facoltativo)
Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni rinnovabili.
ART. 16
L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
L’Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti di maggiore età che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.
E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell’associazione.
Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell’associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.
L'Assemblea ordinariadei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L’Assemblea straordinaria viene convocata:
a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell’associazione o persona dallo stesso a ciò delegata;
b) qualora lo richiedano almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l’avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n. 20 (venti) giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L’Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
L’avviso di convocazione deve contenere:
1) la data, l'ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci (convocazione quest’ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
2) un elenco per l’eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3) l'ordine del giorno il cui primo punto deve necessariamente riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, così da consentire ai soci riammessi di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.
L’Assemblea ordinaria:
·elegge il Presidente;
·elegge, fissandone il numero, i membri del Consiglio direttivo;
·elegge i Revisori dei conti;
·delibera gli indirizzi programmatici dell’Associazione;
·delibera a maggioranza semplice le modifiche dello statuto;
·individua altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’associazione e senza alcun fine di lucro;
·redige, modifica o revoca dei regolamenti interni;
·ratifica alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
·delibera in merito al ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
·approva o rigetta il bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
L’Assemblea delibera su quant’altro viene discusso e/o posto all’o.d.g. dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria delibera in particolare su:
·le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
·l’eventuale scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
·l’eventuale messa in liquidazione dell’associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
·l’eventuale proroga della durata dell’associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.
ART. 17
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili.
Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo e lo presiede. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento del Club, il Presidente d’intesa con il Consiglio direttivo, può cooptare nuovi membri. In tal caso, i membri s’insediano immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata dall’Assemblea, convocata entro un anno.
I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile.
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno tre volte l’anno; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
·delegare determinati compiti al Presidente;
·adottare un proprio regolamento e stabilire i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione;
·eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
·amministrare l’associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
·fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea generale dei soci;
·vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
·promuovere l’attività dell’associazione, autorizzando la spesa;
·assumere l’eventuale personale dipendente dell’associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
· ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
·assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
·delegare al Presidente l’ordinaria amministrazione;
·stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
·elaborare il bilancio preventivo e contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo;
·elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale trascorso;
·sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato;
·predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all’Assemblea dei soci;
·proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
·curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
·deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.
I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio stesso sono dichiarati decaduti.
ART. 18
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell’Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’associazione, e ne indirizza l’attività, rispondendone davanti all’Assemblea.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio direttivo, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, responsabili dei settori di lavoro, delegandogli parte delle proprie funzioni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio direttivo; in caso di dimissioni o d’impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e/o Segretario.
Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi. Stipula convenzioni tra l’associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell’Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione.
ART. 19
IL VICE-PRESIDENTE
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico.
Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.
ART. 20
IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L’Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all’associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori Contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.
La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.
La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori Contabili agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socioI Revisori provvedono al controllo generale di contabilità e presentano una relazione annuale all’Assemblea.
ART. 21
CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione.
ART. 22
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
·quote di iscrizione;
·contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all’associazione;
·contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
·contributi di organismi internazionali;
·rimborsi derivanti da convenzioni;
·rendite patrimoniali;
·entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un’apposita voce del bilancio dell’associazione e sono accettate dall’Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266;
·proventi derivanti da attività benefiche e sociali, iniziative e progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali;
·ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.
Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.
ART. 23
QUOTA SOCIALE
La quota sociale annua di iscrizione all’associazione è determinata dal Consiglio direttivo. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell’associazione.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione di volontariato.
ART. 24
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
·beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest’ultimi possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati. Tutti i suindicati beni sono collocati nella sede sociale ed elencati con dovizia di particolari in un inventario che può essere consultato da ciascun socio;
·eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
·eventuali avanzi netti di gestione;
·donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall’Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266.
ART. 25
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all’Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione n° 12 (dodici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.
L’associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.
L’organizzazione di volontariato ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.
ART. 26
ATTIVITA' SECONDARIE
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.
ART. 27
RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e stipulerà apposita polizza assicurativa per i volontari, per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
ART. 28
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aderenti. L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea dei soci, saranno devoluti in beneficenza in favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, aventi scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto o comunque organizzazioni volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 29
NORME RESIDUALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.